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L’indicazione di origine degli alimenti

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Nella prima parte della trattazione del l’argomento in esame, sull’indicazio ne di origine degli alimenti, dopo ave re proceduto a una panoramica della preminente disciplina normativa europea, è stata affrontata la materia delle disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari. In particolare, si è scritto che gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti, ulteriori rispetto a quelle previste in sede europea, solo nel rispetto delle condizioni previste all’art. 39 del Reg. (Ue) n. 1169/2011 e sempre che:

1) esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza e che

2) tali Stati forniscano elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

In Italia vige una serie di decreti interministeriali (Dim) in tema di indicazione obbligatoria di origine di alcuni alimenti: il Dim 9/12/2016 sull’indicazione di origine della materia prima di latte e prodotti lattiero-caseari; il Dim 26/7/2017 sull’indicazione di origine del grano duro per la pasta di semola di grano duro; il Dim 26/7/2017 sull’indicazione di origine del riso; il Dim 16/11/2017 sull’indicazione di origine del pomodoro e il Dim 6/8/2020 sull’indicazione del luogo di provenienza delle carni suine trasformate. Nel precedente scritto sono state illustrate notevoli problematiche di legittimità di tali decreti nazionali sia in rapporto al preminente diritto dell’Ue in materia di origine degli alimenti e, in particolare, all’applicazione del Reg. di esecuzione (Ue) n. 775/2018; sia a fronte della sentenza “Lactalis” della Corte di Giustizia dell’Ue del 2020. Con riferimento a tale pronuncia è emerso che, in sede nazionale italiana, l’obbligo dell’indicazione di origine per determinati alimenti e/o ingredienti di alimenti è stato introdotto a mezzo di tali decreti senza che venisse rispettato almeno uno dei presupposti di cui al predetto art. 39 sopra citato, non essendo stato dimostrato – in relazione ad alcuno di tali decreti – il requisito oggettivo costituito dal nesso tra talune qualità dell’alimento e la relativa origine o provenienza. Peraltro,
i ridetti decreti interministeriali avrebbero dovuto cessare di efficacia il 31 marzo 2020, ossia il giorno antecedente la data di entrata in applicazione del regolamento di esecuzione (Ue) n. 775/2018, fissata al 1° aprile 2020; ciò che, però, non è avvenuto, essendo essi oggetto di continue proroghe d’efficacia disposte annualmente. In virtù del principio del primato del diritto dell’Ue sugli ordinamenti nazionali, tali norme dovrebbero essere disapplicate da parte del Giudice nazionale. Così non solo non è stato, ma vedremo come, a esito di due recenti procedimenti amministrativi riguardanti specificamente l’indicazione di origine del grano duro, l’efficacia e l’applicabilità del relativo decreto sia stata confermata con particolare forza. 

 

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