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Indicazioni nutrizionali e sulla salute. Direttive, regolamenti, interpretazioni e applicazioni

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Considerazioni e suggerimenti utili per gli operatori del settore

Qui alcune considerazioni in merito alla corretta applicazione delle normative che regolamentano le indicazioni nutrizionali e sulla salute, con particolare riferimento ai micronutrienti. Analisi di alcune normative precedentemente in vigore e suggerimenti utili per una corretta interpretazione di quelle attualmente vigenti.

La normativa

La normativa che regolamenta le indicazioni nutrizionali e sulla salute, regolamento Ce 1924/2006, è entrata in vigore già dal 1 luglio 2007, mentre quella più specifica per le indicazioni sulla salute, il Reg. Ce 432/2012, è in vigore dal 14 dicembre 2012.

Sebbene siano trascorsi diversi anni dalla loro applicabilità, soltanto in tempi recenti le aziende italiane hanno incominciato a usufruire delle possibilità applicative di tali normative.

Bisogna evidenziare che tali normative non sono ancora al momento complete e permangono diversi dubbi sulla corretta interpretazione di alcuni aspetti.

La direttiva 90/496/Cee regolamentava l’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari e l’art. 12 stabilisce che le vitamine e i sali minerali possono essere dichiarati nella tabella nutrizionale se presenti in quantità significativa per ogni 100 g o 100 ml di prodotto, ove per quantità significativa si intende il 15% delle razioni giornaliere raccomandate (RDA).

I valori riportati nella dichiarazione nutrizionale devono essere espressi come percentuale delle razioni giornaliere raccomandate (Rda). Nel caso di confezioni con unica porzione, la quantità significativa pari al 15% va rapportata al peso della porzione.

L’art. 6 stabiliva che i valori quantitativi riportati nella tabella nutrizionale devono essere quelli presenti nell’alimento al momento della vendita, tali valori possono (ovvero è facoltativo) “riferirsi anche all’alimento pronto per il consumo a condizione che siano fornite informazioni sufficienti sulle modalità di preparazione”. La direttiva 90/496/Cee è stata successivamente modificata con la direttiva 2008/100/Ce che prevede soltanto alcuni cambiamenti per i valori delle razioni giornaliere raccomandate (RDA). È stata anche formulata una definizione più estesa e completa per le fibre alimentari e sono stati introdotti i valori energetici per le fibre alimentari e l’eritritolo.

 Il regolamento 1169/2011

Le direttive 90/496/Cee e 2008/100/Ce sono state incorporate e sostituite con il Reg. 1169/2011. Il Reg. 1169/2011/Ce, analogamente alle precedenti normative, stabilisce all’articolo 31 che le quantità di sostanze nutritive dichiarate in etichetta “si riferiscono all’alimento com’è venduto”. Tuttavia, il produttore ha la facoltà di riportare le informazioni ed i dati riferiti all’alimento dopo la preparazione, ma in tal caso ha l’obbligo di descrivere in modo dettagliato le modalità di preparazione.

Per quanto concerne le vitamine e i sali minerali, possono essere indicati in etichetta solo se sono presenti in quantità significativa come da allegato XIII (i valori di riferimento sono i medesimi della direttiva 2008/100/Ce). Le novità sostanziali riguardano l’utilizzo della terminologia “assunzioni di riferimento (AR)” oppure “valori nutritivi di riferimento (VNR)” invece di “razioni giornaliere raccomandate (RDA)” e la variazione apportata alla quantità significativa per le bevande che è stata ridotta al 7,5% delle assunzioni di riferimento.

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