Home Produzione Diritto alimentare L’etichettatura degli alimenti biologici

L’etichettatura degli alimenti biologici

7 min read
Commenti disabilitati su L’etichettatura degli alimenti biologici
0
71

Il regolamento (Ue) n. 848/2018 dedica un intero Capo – il IV – all’etichettatura degli alimenti, prevedendo regole specifiche per l’uso di termini riferiti alla produzione biologica. La disamina a seguire è una raccolta delle disposizioni a ciò dedicate, con evidenza di alcune novità introdotte sul tema dalla disciplina normativa di recente applicazione. Con un breve appunto: il regolamento in esame non considera solo gli alimenti, ma anche i mangimi per animali destinati alla produzione alimentare per il consumo umano. Per quanto qui interessa, saranno considerate le norme e/o parti di esse dedicate ai soli alimenti.

 

Uso di termini riferiti alla produzione biologica

Il termine “biologico” e la relativa abbreviazione “bio” possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, per l’etichettatura e la pubblicità degli alimenti rientranti nel campo di applicazione del regolamento (Ue) n. 848/2018. Per gli alimenti trasformati è possibile utilizzare il termine “biologico” e/o “bio” nella denominazione di vendita oppure soltanto nell’elenco degli ingredienti o ancora nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, a seconda dei casi di seguito esplicati:

 

  1. a) Prodotto biologico: nella denominazione dell’alimento (e nell’elenco degli ingredienti, qualora quest’ultimo sia obbligatorio in forza della legislazione dell’Ue), purché:

– tali alimenti siano conformi alle norme di produzione di produzione per alimenti trasformati (allegato II, parte IV), e

– almeno il 95% in peso degli ingredienti agricoli del prodotto sia biologico; e

– per quanto concerne gli aromi, i termini siano utilizzati unicamente per le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2008 e tutti i componenti aromatizzanti e supporti per componenti aromatizzanti nell’aroma interessato siano biologici. A tale proposito, poiché gli aromi naturali sono considerati prodotti agricoli, essi rientrano nel computo del 95% in peso degli ingredienti agricoli da produzione biologica. A esplicazione di quanto sopra, ai sensi del nuovo regolamento in esame, il loro utilizzo quali componenti dei prodotti trasformati biologici è stato ammesso nel solo caso si tratti di “aromi naturali di…”, ossia quegli aromi in cui la totalità o almeno il 95% (p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento.

 

  1. b) Prodotto con ingredienti biologici: soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:

– meno del 95% in peso degli ingredienti agricoli del prodotto sia biologico e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel regolamento stesso; e

– gli alimenti trasformati siano conformi a determinate norme di produzione contenute nell’allegato II, parte IV, a eccezione delle norme sull’uso limitato di ingredienti agricoli non biologici ivi previste.

 

  1. c) Prodotto della caccia o della pesca con ingredienti biologici: nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:

– il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;

– nella denominazione di vendita il termine “biologico” e/o “bio” si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall’ingrediente principale;

– tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e

– gli alimenti trasformati siano conformi a determinate norme di produzione contenute nell’allegato II, parte IV, a eccezione delle norme sull’uso limitato di ingredienti agricoli non biologici ivi previste.

 

L’elenco degli ingredienti di cui ai casi elencati alle predette lettere a), b) e c), deve indicare quali ingredienti sono biologici e i riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici. Inoltre, l’elenco di ingredienti di cui alle ipotesi elencate alle sole lettere b) e c) deve comprendere l’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli. In tutti i casi sopra considerati, il termine “biologico” e/o “bio”, se utilizzato nell’elenco di ingredienti, nonché l’indicazione della percentuale per le sole ipotesi di cui alle lettere b) e c), devono essere riportati con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.

Abbonati alla rivista per leggere l’articolo integrale

Sfoglia la rivistaAbbonati alla rivista

 

 

Load More Related Articles
Load More By Valeria Pullini
Load More In Diritto alimentare
Comments are closed.

Check Also

L’indicazione di origine degli alimenti

Nella prima parte della trattazione del l’argomento in esame, sull’indicazio ne di origine…